Comune di Bibbiena

Iscrizione nell’elenco dei giudici popolari

L’Ufficio Elettorale, secondo quanto stabilito dalle norme, predispone due elenchi distinti, uno per i Giudici popolari di Corte d’assise ed uno per i Giudici popolari di Corte d’assise di appello, inserendovi i cittadini – residenti nel comune – che risultano possedere i requisiti richiesti.
Tali elenchi vengono integrati con i nominativi dei cittadini interessati a svolgere l’ufficio di Giudice popolare che ne hanno fatto domanda all’Ufficio Elettorale.
I suddetti elenchi vengono aggiornati ogni due anni e vengo approvati da un’apposita commissione del Consiglio comunale.

Si precisa che, per i cittadini inseriti negli elenchi, la legge non prevede la possibilità di cancellazione, salvo che per la perdita di uno o più requisiti. In tali casi la cancellazione viene effettuata d’ufficio.

 Requisiti 

A chi è rivolto

Si riportano gli articoli di legge che prevedono i requisiti richiesti:

- Articolo 9 legge 10 aprile 1951, n. 287
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

- Articolo 10 legge 10 aprile 1951, n.287
I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

 Come si ottiene 

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Per iscriversi occorre presentare la domanda nel periodo che va dal 1° maggio al 31 luglio degli anni dispari.

Costi e modalità di pagamento
Nessun costo.

A chi rivolgersi
Ufficio Elettorale

 Note 

Segnalazioni e precisazioni

L’articolo 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287 stabilisce che:
“Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L’articolo 1492, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) stabilisce che: “Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare.”

Coloro che vogliono inoltrare la domanda via posta devono compilare il modulo, allegando la fotocopia del documento di identità.


Ultima revisione 10/12/2013     

comune.Bibbiena.it - Documenti